L’indice di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza stabilita di norma in 30 giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti. L’obbligo per le PA di pubblicare tale indice è stato introdotto dal D. Lgs. 33/2013, relativo al riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA, i cui termini sono stati successivamente modificati dal D. L. 24 aprile 2014 , n. 66.
L’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
In sostanza si tratta di una media dei tempi di pagamento rispetto alla scadenza per la liquidazione della fattura stessa che è in genere di 30 gg. e pertanto i segni matematici (+) o (-) indicano le primo caso i giorni medi di ritardo nel pagamento delle fatture commerciali mentre nel secondo in giorni di anticipo nel pagamento.
A titolo di esempio: un indice – 17 indica che l’Ente in media paga 17 giorni prima della scadenza della fattura mentre un indice + 10 indica un ritardo medio di 10 giorni rispetto ai 30 previsti ovvero l’Ente in media paga dopo 40 giorni i suoi debiti commerciali.
Tale indicatore è utile ai fini del monitoraggio dei tempi medi di pagamento da parte delle PA. In proposito, il citato D. L. 66/2014 ha rafforzato l’impianto sanzionatorio collegato ai ritardi di pagamento già previsto dal D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012 di recepimento della direttiva Late Payment (Direttiva sui ritardi di pagamento, 2011/7/UE). In particolare, l’art. 41 del D. L. 66/2014 ha previsto il blocco delle assunzioni per le PA che registrino tempi medi di pagamento superiori a quelli previsti dalla direttiva Late Payment.
Il suddetto decreto legge prevede nuove modalità e tempi di calcolo dell’indicatore: la somma dei giorni effettivi di pagamento per ciascuna fattura ricevuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale – ossia quelli intercorsi tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento compresi i festivi – deve essere moltiplicata per l’importo complessivo dovuto (inclusi oneri, imposte, tasse e dazi). Tale valore deve poi essere rapportato agli importi effettivamente pagati dalla PA nel periodo di riferimento.
Il valore dell’indice rappresenta, se positivo, la media dei giorni di ritardo rispetto alla scadenza dei pagamenti, se negativo la media dei giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei pagamenti.
L’indice annuale è pubblicato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, inoltre, a partire dal 2015 è stato previsto anche un indice trimestrale da pubblicare entro il trentesimo giorno della conclusione del trimestre a cui si riferisce.
Anno 2025
I trimestre Indice – 02,53
Anno 2024
IV trimestre Indice – 24,23
III trimestre Indice – 17
II trimestre Indice – 14,51
I trimestre Indice – 11,32
Anno 2023
indice annuale – 14,89
Anno 2022
indice annuale – 15,57
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