Servizio di Riproduzione


Da questa sezione è possibile apprendere le finalità, le regole e la normativa inerente la riproduzione del patrimonio documentario, quali tipi di richiesta è possibile inoltrare, chi sono i soggetti che possono riprodurre ed infine le tariffe e le modalità di pagamento.

riproduzione di beni culturali: finalità e regole

  • Il Direttore ha facoltà di sottrarre alla consultazione ed alla riproduzione la documentazione valutata in precario stato di conservazione o che, a seguito delle operazioni di movimentazione, potrebbe verosimilmente subire un danno;
  • Sono di norma esclusi dalla riproduzione per contatto (fotocopie o scansioni) le pergamene, i disegni e i documenti che, per il loro stato di conservazione o per il tipo di condizionamento (volumi rilegati), potrebbero subire danni.

Quali richieste è possibile inoltrare?

Le riproduzioni non possono essere duplicate, utilizzate per fini di lucro, diffuse, divulgate o vendute al pubblico.

In caso di violazioni, lo studioso incorre nelle sanzioni previste dalla normativa.

Chi può riprodurre?

Rilascia le seguenti tipologie di riproduzioni:

  • fotocopie a contatto
  • immagini digitali
  • riproduzioni su supporti informatici

Per ottenere la riproduzione di documenti dal Servizio di Riproduzione Interno occorre compilare la relativa richiesta sul modulo appositamente predisposto, indicando con precisione:

  • il materiale da riprodurre (fondo archivistico, busta o volume, fascicolo, documento, ecc.),
  • le modalità della riproduzione richiesta,
  • lo finalità del lavoro (studio, pubblicazione, uso privato ecc.)

Modulo 07. Riproduzione tramite il servizio di fotoriproduzione interno – disponibile in Sala Studio

È libera la riproduzione diretta da parte degli utenti dei pezzi in consultazione in sala studio svolta senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale.

Nessun canone è dovuto.

Modulo 08. Riproduzione con mezzi propri – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – disponibile in Sala Studio

Nei casi e secondo le modalità previste dalla vigente normativa (D.Lgs. 368 20/10/1998 e D.M. 161 dell’11/04/2023 modificato dal D.M. 108 del 21/03/2024), potranno essere autorizzate riprese fotografiche effettuate dall’utente o da fotografi di fiducia.

Le fotografie saranno effettuate esclusivamente nei locali dell’Archivio di Stato, secondo le indicazioni del responsabile del servizio e con l’assistenza del personale dipendente.

è vietato:

  • L’utilizzo di stativi o treppiedi
  • l’utilizzo di scanner portatili o a penna
  • l’utilizzo di flash o altre fonti luminose
  • riprodurre documenti già precedentemente digitalizzati, in questo caso deve essere presentata richiesta di duplicazione delle riproduzioni digitali esistenti tramite il Servizio di Riproduzione Interno.

è obbligatorio:

  • consegnare all’Istituto nr. 1 (una) copia dei negativi prodotti o, comunque, di una copia della fotografia, su qualunque supporto realizzata (l’utente dovrà indicare l’originale e la sua collocazione archivistica: fondo, busta o volume, fascicolo, documento).
  • qualora la riproduzione riguardi una SERIE ARCHIVISTICA INTEGRALE, effettuata con attrezzature idonee e su tavoli appositi, l’utente è tenuto a depositare all’Archivio una copia digitale integrale della serie.