Il Tribunale di Prima Istanza giudica anche casi di maltrattamento degli animali, considerato un grave danno alla proprietà privata nel contesto contadino dell’epoca.
Il 29 settembre 1810, il carrettiere Bartolomeo Fantini viene infatti condannato a dieci giorni di reclusione e al risarcimento dei danni per aver ferito un mulo di proprietà di Domenico Quaglia, impresario dei trasporti. La normativa di riferimento in materia è l’art. 30 della legge 28 settembre 1791: chiunque, violando l’altrui proprietà, ferisca o uccida bestiame o cani da guardia, viene condannato ad una multa pari al doppio del danno arrecato. La pena per il colpevole (definito esplicitamente «délinquent»), prevede altresì la reclusione fino ad un mese qualora l’animale venga solo ferito, e fino a sei nel caso in cui muoia o resti storpio; la detenzione è infine raddoppiata se il delitto è stato commesso di notte, oppure all’interno di una stalla o di un recinto.
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