Modalità di consultazione del materiale archivistico


Sono fissate modalità di consultazione differenti secondo la natura del materiale. 

Per consultare il materiale è obbligatoria la prenotazione alla Sala Studio

Tutte le richieste di consultazione del materiale archivistico sono effettuate direttamente dallo studioso o da un assistente mediante la compilazione delle schede su bollettario disponibili in sala studio.

Occorre compilare un distinto modulo per ogni unità archivistica desiderata, fornendo la corretta segnatura.

Per il numero massimo di pezzi movimentabili per il singolo utente si rimanda alla sezione di competenza.

 Il numero dei pezzi effettivamente consegnati potrebbe comunque subire variazioni, per difetto, in caso di picchi di affluenza o assenza di personale addetto.

POSTAZIONE PER LA CONSULTAZIONE

All’utente viene assegnata una postazione in sala studio comprensiva di: tavolo, leggio, punto luce, e presa elettrica.

Alla postazione, è possibile consultare una sola unità alla volta.

SERVIZI EROGATI A DISTANZA

Per favorire la fruizione della documentazione anche da parte di persone impossibilitate a recarsi in sede, in aggiunta alle funzioni di sala studio, vengono offerti servizi erogati a distanza.

La consultazione del materiale antico e di pregio si svolge esclusivamente nelle postazioni a ciò dedicate previo consenso informale del Direttore verificate le condizioni di conservazione del materiale archivistico che ne consentano l’uso senza compromissioni.

La consultazione di un testamento conservato tra gli atti notarili e non pubblicato (vulgo: testamento chiuso) è prevista previa richiesta di apertura, per ragioni di studio, impiegando il relativo modulo.

Il testamento sarà libero alla consultazione terminate le operazioni di apertura effettuate dal personale incaricato.

Modulo 02. Apertura Testamento – disponibile in sala studio

La consultazione dei documenti riservati è sottoposta all’autorizzazione del Ministero dell’Interno, ai sensi degli artt. 122 e 123 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42. La richiesta deve essere indirizzata alla locale Prefettura compilando gli appositi moduli resi disponibili nella sala studio. L’istanza, formulata con l’indicazione dell’oggetto della ricerca e della documentazione di cui si richiede la consultazione anticipata, sarà quindi trasmessa dal Direttore, unitamente al suo parere, all’ufficio competente.

Modulo 03. Documenti riservati – disponibile alla pagina Modulistica

  • quelli dichiarati tali ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 22 gennaio 2004, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
  • quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.

Inoltre, ai sensi dell’art. 93 D. lgs. 196/2003:

  • le informazioni relative alle madri che si siano avvalse della facoltà di cui all’art. 30, comma 1, del DPR 3 novembre 2000, n. 396 (c.d. “parto in a nonimato”), possono essere portate a conoscenza esclusivamente di chi vi abbia interesse non prima che siano decorsi cento anni dalla formazione del documento che reca tali informazioni.

Anteriormente al decorso dei termini sopra indicati, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi.

Sull’istanza di accesso provvede l’amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell’esercizio delle relative competenze.

I documenti per i quali sia stata autorizzata la consultazione anticipata “conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione” (art. 123, comma 2, D. lgs. 42/2004): pertanto, si deve escludere la possibilità che le riproduzioni di tali documenti possano essere oggetto di alcun tipo di diffusione.

Come da indicazioni della Circolare della Direzione Generale Archivi n. 35/2024, il dispositivo di una
sentenza giudiziaria, in quanto letto in pubblica udienza, è da chiunque liberamente consultabile, mentre la
motivazione resta accessibile secondo le procedure previste dall’art. 116 c.p.p., limitatamente a chiunque
vi abbia interesse, ovvero in prima istanza alle parti processuali (indagato, imputato e persona offesa,
anche per mezzo dei propri difensori). Per coloro che, al di fuori delle predette parti, possano avere un
interesse alla visione del fascicolo, la richiesta dovrà essere autorizzata dal magistrato competente (art. 43
delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale). Qualora le motivazioni delle sentenze
contengano informazioni di carattere riservato, esse sono soggette ai termini di consultabilità indicati
all’art. 122 del D. lgs. 42/2004.

Qualora lo studioso rilevi la presenza di danni, ammanchi o stati di disordine pregressi è tenuto a segnalarlo al personale di sala e ad astenersi da qualsiasi intervento riparatore.

Gli utenti che contravvengono alle anzidette disposizioni possono venire allontanati dalla sala studio e, nei casi più gravi, esclusi temporaneamente o definitivamente da tutti gli Archivi di Stato, nonchè eventualmente denunciati all’Autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni e le relative sanzioni penali.

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