Esposizioni temporanee documenti in riproduzione o prestito


È consentita l’esposizione temporanea di:

  • documenti in riproduzione senza fini di lucro e con fini di lucro.
  • documenti originali in prestito in Italia e all’Estero.

È vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati all’art. 10 del Codice dei Beni Culturali n. 42

La procedura prevede l’invio all’Archivio detentore del documento originale di una semplice comunicazione del proposito di esposizione dei documenti in riproduzione.

Resta l’obbligo di citazione della segnatura archivistica dei documenti e di consegnare una copia della riproduzione.

ESPOSIZIONE e divulgazione di RIPRODUZIONi DI DOCUMENTI CON FINI DI LUCRO

Rientrano in questa categoria:

  • Esposizione temporanea su supporti tangibili diversificati;
  • Esposizione a carattere permanete su supporti tangibili diversificati;
  • Proiezioni audiovisive e/o mostre immersive.

L’autorizzazione è valida per un solo evento.

Le riproduzioni esposte dovranno riportare la corretta segnatura archivistica e la menzione “Su concessione del Ministero della Cultura” con gli estremi dell’autorizzazione e l’avvertenza di divieto di ulteriore riproduzione.

L’autorizzazione rientra nelle competenze di tutela attribuite in via esclusiva al Ministero della Cultura.

ESPOSIZIONE DI DOCUMENTI ORIGINALI – procedure per il prestito in Italia

Il D.Lgs. 42/2004, n. 42, art. 66 sancisce che esclusivamente al Ministero della Cultura spetta il riconoscimento dell’alto interesse culturale dell’evento per cui viene inoltrata domanda di prestito documenti originali per manifestazione, mostre od esposizione all’estero.

La garanzia dell’integrità e sicurezza del bene sono condizione primaria.

L’utente, deve inoltrate richiesta all’Archivio di Stato almeno 4 mesi prima dell’evento (art. 48 codice dei beni culturali).

L’Archivio di Stato invia la richiesta di prestito, la Direzione Generale Archivi rilascia l’autorizzazione.