È consentita l’esposizione temporanea di:
- documenti in riproduzione senza fini di lucro e con fini di lucro.
- documenti originali in prestito in Italia e all’Estero.
raccolta mostre ed eventi esterni in cui È stato esposto il patrimonio dell’archivio di stato
L’Archivio di Stato di Alessandria è lieto di presentare una raccolta delle principali esposizioni temporanee di materiale tutelato dall’Archivio di Stato.
È vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati all’art. 10 del Codice dei Beni Culturali n. 42
esposizione e divulgazione di riproduzioni di documenti senza fini di lucro
Nel caso di esposizione di riproduzioni di documenti senza fini di lucro, il comma 3 e 3- bis dell’art. 108 del codice dei beni culturali, prevede la libera divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.
La procedura prevede l’invio all’Archivio detentore del documento originale di una semplice comunicazione del proposito di esposizione dei documenti in riproduzione.
Resta l’obbligo di citazione della segnatura archivistica dei documenti e di consegnare una copia della riproduzione.
Modulo 13. Esposizione temporanea di documenti senza fini di lucro (comunicazione) – disponibile alla pagina Modulistica
ESPOSIZIONE e divulgazione di RIPRODUZIONi DI DOCUMENTI CON FINI DI LUCRO
Nel caso di esposizione di riproduzioni con fini di lucro, è obbligatoria l’autorizzazione ad esporre rilasciata dal Direttore dell’Archivio di Stato.
Rientrano in questa categoria:
- Esposizione temporanea su supporti tangibili diversificati;
- Esposizione a carattere permanete su supporti tangibili diversificati;
- Proiezioni audiovisive e/o mostre immersive.
L’autorizzazione è valida per un solo evento.
Le riproduzioni esposte dovranno riportare la corretta segnatura archivistica e la menzione “Su concessione del Ministero della Cultura” con gli estremi dell’autorizzazione e l’avvertenza di divieto di ulteriore riproduzione.
Le riproduzioni finalizzate alle esposizioni temporanee sono a pagamento secondo i criteri e le modalità riportate nel tariffario disponibile alla pagina Modulistica
Modulo 14. Esposizione temporanea di riproduzione di documenti per fini di lucro (autorizzazione) – disponibile alla pagina Modulistica
Il prestito di documenti e beni librari appartenenti alle regioni, agli enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico, oltre ai beni appartenenti a collezioni, biblioteche di enti ecclesiastici e archivi privati che rivestono interesse storico particolarmente importante, è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del Ministero della Cultura (Codice dei Beni Culturali d.lgs. 42/2004, artt. 48, 66, 71, 74 e s.m.i.).
L’autorizzazione rientra nelle competenze di tutela attribuite in via esclusiva al Ministero della Cultura.
ESPOSIZIONE DI DOCUMENTI ORIGINALI – procedure per il prestito in Italia
Per il prestito sul territorio nazionale di beni archivistici e librari deve essere chiesta l’autorizzazione.
L’utente deve inoltrate richiesta all’Archivio di Stato almeno 4 mesi prima dell’evento (art. 48 codice dei beni culturali).
Per i documenti in deposito di archivi privati o di enti pubblici non statali conservati dall’Archivio, il Direttore invia la richiesta di prestito alla Soprintendenza Archivistica del Piemonte.
L’autorizzazione è concessa dal Soprintendente per conto della Direzione Generale Archivi (decreto direttoriale 6 luglio 2010, Delega di attribuzioni ai soprintendenti archivistici, pubblicato in G.U. 26 novembre 2010, n. 277).
Per il Patrimonio Statale, a sensi della circolare n. 89/90 della Direzione Generale degli Archivi, il Direttore dell’Archivio di Stato invia la richiesta di prestito corredata da parere di opportunità direttamente alla Direzione Generale Archivi che rilascia l’autorizzazione.
L’autorizzazione è sempre legata alla stipula di assicurazione da parte del richiedente il prestito, nella misura del valore indicato, previa verifica della sua congruità.
Modulo 15. Prestito di documenti originali conservati presso l’Archivio di Stato per Esposizione temporanea in Italia – disponibile alla pagina Modulistica
esposizione di documenti originali – procedure per il prestito ALL’ESTERO
Il D.Lgs. 42/2004, n. 42, art. 66 sancisce che esclusivamente al Ministero della Cultura spetta il riconoscimento dell’alto interesse culturale dell’evento per cui viene inoltrata domanda di prestito documenti originali per manifestazione, mostre od esposizione all’estero.
La garanzia dell’integrità e sicurezza del bene sono condizione primaria.
L’utente, deve inoltrate richiesta all’Archivio di Stato almeno 4 mesi prima dell’evento (art. 48 codice dei beni culturali).
L’Archivio di Stato invia la richiesta di prestito, la Direzione Generale Archivi rilascia l’autorizzazione.
L’autorizzazione è legata alla stipula di assicurazione da parte del richiedente il prestito e ad istanza per il rilascio dell’attestato di circolazione temporanea, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 42/2004, che va richiesto all’Ufficio Esportazione del Ministero della Cultura.
Modulo 16. Prestito di documenti originali conservati presso l’Archivio di Stato per Esposizione temporanea all’Estero – disponibile alla pagina Modulistica
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