Servizio di Riproduzione


Da questa sezione è possibile apprendere le finalità, le regole e la normativa inerente la riproduzione del patrimonio documentario, quali tipi di richiesta è possibile inoltrare, chi sono i soggetti che possono riprodurre ed infine le tariffe e le modalità di pagamento.

Regio Decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 – approva il regolamento per gli Archivi di Stato;

Decreto Ministeriale 08/04/1994 – tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all’uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero;

D.Lgs. n. 368 del 20/10/1998 – Istituzione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali;

D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale;

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

DGA – Circolare n. 21 del 17/06/2005 – Canoni di concessione e corrispettivi

L. 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, con riferimento a D. Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, art. 108, cc. 3 e 3-bis;

DGA – Circolare n. 33/2017 – disposizioni in merito alla variazione art. 108 D. Lgs 42

DGA – Circolare n. 39/2017 – addendum alla circolare 33/2017

D.M. 161 dell’11/04/2023 – linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali,

Allegato al D.M. 161 dell’11/04/2023 – criteri per i tariffari,

D.M. 187 del 01/05/2023 – modifiche al D.M. 161 dell’11/04/2023

D.M. 108 21/03/2024 – che modifica il D.M. 161 dell’11/04/2023 recante “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la consegna d’uso dei beni culturali in consegna agli istituti della cultura statali, emanate in attuazione dell’art. 108, comma 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio,

Tariffario e modalità di pagamento adottati dall’Archivio di Stato di Alessandria dal 2024 disponibili alla pagina modulistica

L’art. 171 della L. 4 agosto 2017 n. 124, ha modificato l’art. 108 del Codice dei Beni Culturali, che quindi recita:

“c. 3 – Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dalla Amministrazione concedente.

c. 3-bis – Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1_la riproduzione di beni culturali diversi (…) dagli archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità, ai sensi del capo 3 del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all’interno degli Istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi;

2_la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro (…).”

Il D.M. 108 del 2024 che modifica il D.M. 161 del 2023 della Direzione Generale Archivi è l’ultimo atto emanato in materia, in esso sono contenute le Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali.

riproduzione di beni culturali: finalità e regole

Nota bene:

  • Il Direttore ha facoltà di sottrarre alla consultazione ed alla riproduzione la documentazione valutata in precario stato di conservazione o che, a seguito delle operazioni di movimentazione, potrebbe verosimilmente subire un danno;
  • Sono di norma esclusi dalla riproduzione per contatto (fotocopie o scansioni) le pergamene, i disegni e i documenti che, per il loro stato di conservazione o per il tipo di condizionamento (volumi rilegati), potrebbero subire danni.

Quali richieste è possibile inoltrare?

Le riproduzioni non possono essere duplicate, utilizzate per fini di lucro, diffuse, divulgate o vendute al pubblico.

In caso di violazioni, lo studioso incorre nelle sanzioni previste dalla normativa.

Le riproduzioni per uso strettamente personale o per motivi di studio sono a pagamento secondo i criteri e le modalità riportate nel tariffario disponibile alla pagina Modulistica

Per il regolamento relativo alle riproduzioni di beni culturali finalizzate alla pubblicazione si rimanda alla pagina Pubblicazioni: richiesta autorizzazioni e raccolta.

Per il regolamento relativo alle riproduzioni di beni culturali finalizzate alla esposizione temporanea si rimanda alla pagina Esposizioni temporanee documenti in riproduzione o prestito: richiesta autorizzazioni e raccolta.

Chi può riprodurre?

Rilascia le seguenti tipologie di riproduzioni:

  • fotocopie a contatto
  • immagini digitali
  • riproduzioni su supporti informatici

Per ottenere la riproduzione di documenti dal Servizio di Riproduzione Interno occorre compilare la relativa richiesta sul modulo appositamente predisposto, indicando con precisione:

  • il materiale da riprodurre (fondo archivistico, busta o volume, fascicolo, documento, ecc.),
  • le modalità della riproduzione richiesta,
  • lo finalità del lavoro (studio, pubblicazione, uso privato ecc.)

Modulo 07. Riproduzione tramite il servizio di fotoriproduzione interno – disponibile in Sala Studio

È libera la riproduzione diretta da parte degli utenti dei pezzi in consultazione in sala studio svolta senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale.

Nessun canone è dovuto.

Modulo 08. Riproduzione con mezzi propri – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – disponibile in Sala Studio

Nei casi e secondo le modalità previste dalla vigente normativa (D.Lgs. 368 20/10/1998 e D.M. 161 dell’11/04/2023 modificato dal D.M. 108 del 21/03/2024), potranno essere autorizzate riprese fotografiche effettuate dall’utente o da fotografi di fiducia.

Modulo 09. Effettuare fotografie in modo professionale – autorizzazione – disponibile alla pagina Modulistica

Le fotografie saranno effettuate esclusivamente nei locali dell’Archivio di Stato, secondo le indicazioni del responsabile del servizio e con l’assistenza del personale dipendente.

è vietato:

  • L’utilizzo di stativi o treppiedi
  • l’utilizzo di scanner portatili o a penna
  • l’utilizzo di flash o altre fonti luminose
  • riprodurre documenti già precedentemente digitalizzati, in questo caso deve essere presentata richiesta di duplicazione delle riproduzioni digitali esistenti tramite il Servizio di Riproduzione Interno.

è obbligatorio:

  • consegnare all’Istituto nr. 1 (una) copia dei negativi prodotti o, comunque, di una copia della fotografia, su qualunque supporto realizzata (l’utente dovrà indicare l’originale e la sua collocazione archivistica: fondo, busta o volume, fascicolo, documento).
  • qualora la riproduzione riguardi una SERIE ARCHIVISTICA INTEGRALE, effettuata con attrezzature idonee e su tavoli appositi, l’utente è tenuto a depositare all’Archivio una copia digitale integrale della serie.

Per Il pagamento dei diritti di riproduzione/pubblicazione si invita a prendere visione del Tariffario contenente le modalità di pagamento e le istruzioni di utilizzo della piattaforma pagoPA presenti alla pagina Modulistica.